Suggerimenti per l'esportazione di prodotti a doppio uso (Dual use)

Restrizioni alle esportazioni e alle importazioni v/Iran

• Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'IRAN, in vigore da tale data e allegata alla presente.

Avvisiamo i signori clienti che dal 26 luglio 201o, le esportazioni di materiale a duplice uso verso l'IRAN (Allegato n. 1 del Reg. 428/2009 è di vietata esportazione.  Qualora il contratto abbia determiate garanzie in merito all'utilizzatore finale e su previa istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, potrebbe essere autorizzato all'esportazione.

La nostra casa di spedizioni non esgue operazioni doganali verso l'Iran. Sentire il Ministero sopracitato e il CNR all'indirizzo sottoriportato per sapere se il proprio prodotto è duale o meno.

Per informazioni: Barbara Cecconato

   

Dal Convegno sui beni a duplice uso in Camera di Commercio Treviso

I beni e le tecnologie a duplice uso sono prodotti, componenti, software che possono trovare impiego sia in ambito civile che militare. In questo secondo caso, possono contribuire a programmi di proliferazione chimica, biologica o nucleare per la costruzione di armi di distruzione di massa.
Per evitare tali comportamenti, sono stati adottati dall’ONU e dall’UE, regimi di controllo internazionale all’esportazione, con specifiche normative e liste di articoli.

QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO

• Reg. CE  n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (modificato dal Reg. CE n. 532/2010).
L’all. n. 1 del Reg. 423 contiene l’elenco dei beni di vietata esportazione;
L’all. n.  2 del Reg. 423 contiene l’elenco dei bei per cui occorre autorizzazione preventiva.

• Reg. CE  n. 428/2009, istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.
L’all. n. 1 di tale regolamento contiene l’elenco dei prodotti per cui va chiesta l’autorizzazione all’esportazione (generale, speciale, individuale).

 

ADEMPIMENTI
In Italia, l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’esportazione di prodotti dual use è il Ministero dello Sviluppo Economico.

• Per verificare se il proprio prodotto rientra tra quelli a licenza, è possibile contattare il CNR, un istituto pubblico di esperti accreditati, che rilascia un parere autorevole e riconosciuto:
Consiglio Nazionale delle Ricerche -  Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185, Roma, Italia
Tel : +39 06 49931 - Fax : +39 06 4461954 -
www.cnr.it

EVOLUZIONI DEI PROSSIMI MESI
Il Reg. CE n. 428/2009 è in corso di modifica nei prossimi mesi. SI parla di inasprimento commerciale verso i “Paesi a Rischio”,  Myammar, Nigeria, Nord Corea, Iran.
Per quest’ultimo si andrà verso una sorta di embargo. La proposta è rendere tutti i beni duali dell’all. 1 Reg. 428, inesportabili e vietati verso l’Iran (cioè trasferirli all’all. 1 del Reg. 423).
Verranno maggiormente controllati anche i traffici verso i “Paesi Canaglia”, dell’area Mediterranea, che in qualche modo, in seguito a segnalazioni sospette, potrebbero fare da corridoio per i Paesi sopra citati.

SUGGERIMENTI CONTRATTUALI
La normativa sui divieti contempla tre clausole di natura restrittiva a disposizione della Commissione Europea: le clausole catch all, catch more, di salvaguardia.
La clausola “Catch all” afferma che “I prodotti, non ricompresi nelle liste e dunque in linea teorica esenti da autorizzazione, possono divenire dual use e suscettibili di autorizzazione, se l’esportatore è stato informato dalle competenti autorità dello Stato Membro che questi possono essere utilizzati in modo indiretto in programmi di produzione di armi chimiche o vettori di queste”.
La clausola “Catch more”, più particolare, afferma che l’esportatore di prodotti non compresi nelle liste, devono essere muniti di autorizzazione allorquando il Paese acquirente o l’utilizzatore finale sia sottoposto ad embargo sugli armamenti dichiarato in sede internazionale, atteso che l’esportatore sia posto a conoscenza di ciò dalla sua Autorità Nazionale.

Pertanto, l’operatore economico che stipula contratti con i Paesi Islamici, potrebbe trovarsi bloccate le esportazioni.
Con questi Paesi è difficile dimostrare l’intervento di cause di forza maggiore, come l’arrivo di un provvedimento di blocco all’esportazione (con sequestro e confisca merce). Potrebbe quindi risultare inadempiente dal partner islamico e costretto al risarcimento danni.

Per tutelarsi, si accoglie la proposta dello studio Legale Capoa e si suggerisce di inserire tra le condizioni generali di vendita (non è indispensabile che il documento sia controfirmato dalla controparte, basta che venga inviato via fax), le seguenti clausole liberatorie:

 “ Laddove la mia azienda venisse colpita da un provvedimento di pubblica amministrazione non sarò considerato inadempiente e non dovrò essere colpito da risarcimento danni”;
“Il bene è destinato ad uso civile”;
“Il destinatario è un utilizzatore finale”.

L’azienda italiana non sarà pertanto considerata inadempiente.

Specifichiamo infine che, il titolare dell’Autorizzazione all’esportazione è l’esportatore. Egli deve essere assolutamente cosciente di cosa sta dichiarando, quando afferma che il proprio prodotto non rientra tra quelli individuati dalla CE come duali.
L’esportatore, inoltre deve dimostrare di avere fatto “una verifica seria sul proprio partner”, che non deve essere presente tra gli organismi banditi. L’importatore extraeuropeo deve garantire, assumendosi l’impegno del fatto del terzo, che i prodotti siano destinati ad uso finale esclusivamente di natura civile, e comunque non collegata ad alcun tipo di attività militare. (soluzione ottimale certificato End User Statement).

Atti del Convegno Dual Use consultabili

Intervento Agenzia Regionale Dogane del Veneto

Intervento Ministrero Sviluppo Economico

 

Per informazioni: Barbara Cecconato

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