Sistema sostitutivo del rilascio del modello A.TR

ATTESTARE LA LIBERA PRATICA  DAL 1^ NOVEMBRE 2020

Come ormai gli operatori già sanno, a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo CDU (Codice Doganale dell’Unione Europea) non sono più previste le procedure domiciliate.
Vengono a decadere anche le procedure a loro relative e il rilascio preventivo dei certificati EUR 1, A.TR ecc. A partire dal 22 gennaio 2020, pertanto, l’Agenzia delle Dogane, con Nota prot. 200901/RU del 3 Dicembre 2019, ha disposto che non venissero più rilasciati certificati EUR 1, A.TR, FORM A pre-vidimati. La data di gennaio, causa COVID 19, è stata più volte prorogata, l’ultima scade il 31 Ottobre 2020.
Tali divieti comportano l’obbligo di presentare, all’Ufficio Doganale di volta in volta, il/i certificato/i da emettere.
Pertanto, con la medesima Nota è stato consigliato, alle Aziende operanti con la “Dichiarazione presso luogo approvato” (ex procedura di domiciliazione), di provvedere alla richiesta dello Status di Esportatore Autorizzato: applicare la dichiarazione di origine sostitutiva del mod. EUR1, in fattura.
Inoltre, dato che il certificato A.TR non prevede la dichiarazione di LIBERA PRATICA in fattura, in forza della Decisione n. 1/2006 del Consiglio di Associazione CE-Turchia del 26 Settembre 2006, è prevista la fornitura di un timbro speciale, da applicare ai certificati in argomento, previa istanza all’Ufficio doganale territorialmente competente.
In conclusione, visto che la procedura di rilascio dei certificati all’atto dell’esportazione, è piuttosto farraginosa, consigliamo alle Aziende interessate di richiedere l’autorizzazione allo Status di Esportatore Autorizzato e la fornitura del timbro speciale A.TR, presentando istanza anche per questa procedura.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, forniamo qui di seguito le coordinate per contattarci:
• Mauro Chinellato
• telefono 0422997713 – 3331100412
• e mail: mauro.chinellato@consulspedsrl.com

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