SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO NAZIONALE – PROCEDURA E REQUISITI

 Circolare n. 19 del 29/07/2025

Lo sdoganamento centralizzato, disciplinato dall’art. 179 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), consente agli operatori economici autorizzati di presentare la dichiarazione doganale presso l’ufficio competente in base alla loro sede, anche quando le merci si trovano fisicamente presso un altro ufficio doganale, sia nello stesso Stato membro sia in Stati diversi dell’UE.
La presente circolare disciplina l’applicazione nazionale della procedura limitatamente al regime di importazione.
1. Soggetti ammessi e requisiti
Possono accedere allo sdoganamento centralizzato nazionale gli operatori economici stabiliti in Italia, titolari di autorizzazione AEO per semplificazioni doganali, che intendano gestire centralmente la presentazione delle dichiarazioni doganali.
È possibile agire direttamente o tramite un rappresentante (diretto o indiretto, a seconda dei ruoli).
2. Presentazione della domanda
La richiesta di autorizzazione va inoltrata tramite il Trader Portal del sistema CDS, indicando come autorità competente l’Ufficio Regimi e Procedure Doganali (IT922106). La domanda deve contenere:
• tipo di rappresentanza;
• tipologia di merci;
• uffici doganali coinvolti.
Entro 120 giorni dall’accettazione, completata l’istruttoria con gli uffici territoriali competenti, viene rilasciata l’autorizzazione tramite CDS.
3. Struttura operativa
• Ufficio di controllo (SCO): riceve la dichiarazione, esegue l’analisi dei rischi, riscuote i diritti doganali, dispone eventuali controlli documentali.
• Ufficio di presentazione (PCO): verifica fisicamente le merci su indicazione dello SCO, anche mediante scanner o analisi di laboratorio.
4. Formalità doganali
• La dichiarazione è trasmessa all’SCO, che effettua l’analisi dei rischi.
• In caso di controlli fisici o scanner, l’SCO ne dispone l’esecuzione da parte del PCO.
• L’esito dei controlli è registrato nel sistema, con eventuale svincolo o avvio di procedura sanzionatoria in caso di irregolarità.
5. Riscossione e adempimenti
• I diritti doganali sono riscossi dallo SCO tramite conti di debito.
• Per l’importazione via mare, occorre indicare il corretto codice tributo relativo all’autorità portuale competente.
• È richiesta un’autorizzazione preventiva alla dilazione di pagamento (DPO) con relativa garanzia.
6. Controlli e sanzioni
Le irregolarità:
• Se rilevate dal PCO (controllo fisico), questi redige il verbale e lo trasmette allo SCO per sanzioni amministrative o penali.
• Se rilevate dallo SCO (controllo documentale), esso stesso provvede alle sanzioni.
7. Misure extratributarie
Si applicano le norme nazionali ed europee su:
• Controlli radiometrici (D.lgs. 101/2020);
• Controlli sanitari e fitosanitari presso i Posti di Controllo Frontalieri (PCF);
• Verifiche sui prodotti biologici, inclusa la registrazione sul portale TRACES da parte del PCO.
8. Aspetti tecnici
Nelle dichiarazioni doganali (messaggi Hx), devono essere indicati:
• Codici degli Uffici PCO e SCO;
• Tipo e numero dell’autorizzazione (CCL, EORI);
• Codice documento “C513” relativo alla decisione doganale.
Il sistema AIDA 2.0 consente a SCO e PCO di operare in parallelo sulle proprie competenze.
Allegato_Circolare n. 19 del 29/07/2025 - Sdoganamento Centralizzato Nazionale

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