Ripristino rimborsi siderurgici all'esportazione

Ripristinati i rimborsi siderurgici all’esportazione: la Legge 639/64 ritorna in vigore.

La Legge 639 del 5 luglio 1964, con argomento "Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati", comunemente conosciuta dagli addetti ai lavori come "Rimborso dazio" o "Rimborso siderurgico" è stata ripristinata con Decreto Legge n. 200 del 22 dicembre 2008. La Legge sopracitata, prima abragata ad agosto e poi ripristinata a dicembre dello scorso anno, prevede la possibilità di richiedere il rimborso, determinato per ogni chilogrammo di merce esportate di beni nuovi, fabbricati prevalentemente con ghisa, ferro e acciaio, che abbiamo acquisito almeno l’origine non preferenziale italiana.
L’istanza, da presentare all’Ufficio Doganale competente nel territorio dove ha sede l’azienda, deve essere corredata dalla Parte 3a del DAU (documento amministrativo unico), entro il limite temporale di due anni dall’avvenuta esportazione.

Aggiornamento:
Con la Legge n. 9 del 19 febbraio 2009, pubblicata nella G.U. della Repubblica italiana n. 42 del 20/02/2009, il decreto legge in oggetto, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, è stato convertito in legge.

Per completezza, alcuni chiarimenti in merito all'istanza di restituzione dazio:
La domanda di restituzione va presentata, nel termine di due anni dall'esportazione, alla Direzione della Circoscrizione doganale competente avuto riguardo alla sede della ditta esportatrice, corredata dall'esemplare della bolletta di esportazione. Ciò per effetto del D.M. 26 novembre 1991 che ha approvato l'ordinamento del Dipartimento dogane, conferendo alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali le attribuzioni, in materia, delle Intendenze di Finanza. A decorrere dal 1° gennaio 1993, sono state abolite le formalità doganali per la spedizione di merci comunitarie verso i Paesi membri. Pertanto da tale data non vengono più rilasciati documenti doganali (bolletta di esportazione), per cui tale agevolazione è caduta, per detti Paesi, considerato altresì che le imposte di fabbricazione sono state armonizzate ed i prodotti industriali contemplati nella tabella annessa alla legge 773/73 non risultano gravati da imposte di consumo o da oneri a queste assimilabili (telex prot. 9400765/XI/S.D. del 23 marzo 1994 del Dipartimento dogane).

Per informazioni: Mauro Chinellato

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