RIDUZIONE O ESONERO DELLA GARANZIA PER I DIRITTI DOGANALI

La determinazione si colloca nel quadro della riforma doganale nazionale introdotta dal D.lgs. n. 141/2024, che ha aggiornato la disciplina in materia in coerenza con il Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013) e i regolamenti delegato (RD 2015/2446) ed esecutivo (RE 2015/2447).

L’art. 51 dell’allegato 1 al decreto attribuisce all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il compito di definire criteri e condizioni per la concessione della riduzione o dell’esonero dalle garanzie relative ai diritti doganali riferiti alla sola fiscalità nazionale.

 Ambito di applicazione (art. 1-2)

• Gli operatori economici possono richiedere riduzione o esonero della garanzia per i diritti doganali se soddisfano i requisiti indicati.

• Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’obbligo di prestare garanzia, a condizione che l’operazione sia funzionale alle attività istituzionali.

Presentazione dell’istanza (art. 3)

• La richiesta deve essere inoltrata tramite il Customs Decisions System (CDS), nell’ambito della procedura di autorizzazione alla garanzia globale (CGU) valida solo a livello nazionale.

• L’istanza deve includere l’allegato II per fornire le informazioni necessarie all’istruttoria.

• I termini per la decisione coincidono con quelli della CGU: 120 giorni dall’accettazione della domanda.

• Se l’operatore non ha un’autorizzazione CGU in corso, la domanda è presentata all’ufficio competente individuato secondo i criteri del CDU (art. 22).

• Per le garanzie isolate (merci specifiche o singole dichiarazioni), la competenza è dell’ufficio in cui si trovano le merci o viene presentata la dichiarazione.

Misure di riduzione/esonero (art. 4-5)

• La garanzia può essere ridotta:

o fino al 50% dell’importo di riferimento (IdR), se sussistono le condizioni di cui all’art. 84, comma 1, RD;

o fino al 30% dell’IdR, se rispettate le condizioni dell’art. 84, comma 2, RD;

o fino al 100% (esonero totale), se soddisfatti i requisiti dell’art. 84, comma 3, RD

Valutazione dei requisiti (art. 6-7)

• L’ufficio competente verifica la sussistenza delle condizioni previste dal RD, con particolare riferimento alla solvibilità finanziaria e al rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale.

• Per i soggetti AEO, la riduzione/esonero è concessa considerando anche i controlli già effettuati in sede di rilascio/monitoraggio dello status AEO (art. 84, comma 3-ter, RD).

• Nelle garanzie isolate:

o AEO → riduzione fino al 100% possibile, valutando anche l’affidabilità complessiva dell’operatore;

o non AEO → riduzione al 50% o 30% basata esclusivamente sulla solvibilità.

Rilascio dell’autorizzazione (art. 8)

• Se esiste un’autorizzazione CGU, la decisione di riduzione/esonero è incorporata in essa, senza atto autonomo, mediante copia dell’allegato II allegata alla decisione CDS.

• Se manca la CGU, la decisione è adottata con provvedimento specifico.

• Per le garanzie isolate non è previsto un provvedimento separato: il soggetto presta direttamente la garanzia ridotta o ne beneficia dell’esonero.

Obblighi di monitoraggio (art. 9)

• L’Agenzia effettua controlli periodici sul rispetto dei requisiti e sull’adeguatezza dell’IdR, nell’ambito della programmazione annuale.

• L’operatore deve monitorare costantemente il proprio IdR e comunicare tempestivamente eventuali variazioni in aumento, così da consentire le opportune rettifiche da parte dell’ufficio.

Revoca (art. 10)

• L’autorizzazione può essere revocata in caso di fondati dubbi sulla solvibilità dell’operatore, previa audizione dello stesso.

• In caso di revoca, entro 5 giorni dalla notifica l’operatore deve depositare presso l’ufficio competente la garanzia necessaria per le operazioni in corso.

Disposizioni transitorie e finali (art. 11)

• I richiami all’art. 90 TULD (DPR 43/1973) si intendono riferiti all’art. 51 del D.lgs. 141/2024.

• Restano valide le autorizzazioni già concesse ai sensi della normativa previgente, che saranno adeguate alle nuove regole al momento della scadenza, della prima istanza o della variazione dell’importo di riferimento.

Allegato - Determinazione riduzione garanzia 01.09.2025

 Allegato - Requisiti riduzione garanzia 01.09.2025 

 

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