RAVVEDIMENTO OPEROSO

In vigore dal 01.01.2026

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Circolare ADM n. 38 del 30 dicembre 2025
Disciplina le modalità di applicazione del ravvedimento operoso in ambito doganale, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.lgs. 141/2024 (DNC), che richiama il sistema sanzionatorio generale previsto dai D.lgs. 471/1997 e 472/1997, ove compatibile.
1. Ravvedimento operoso in ambito doganale
• Il ravvedimento operoso è applicabile anche alle violazioni doganali, incluse quelle connesse alla dichiarazione.
• Non è richiesta la contestualità dei pagamenti: è ammesso il cosiddetto ravvedimento frazionato, purché:
o il tributo sia integralmente pagato prima di interessi e sanzioni;
o la sanzione ridotta sia calcolata in base al momento del suo pagamento.
• Il ravvedimento è ammesso solo se non è già stato notificato l’atto di irrogazione della sanzione.
Interessi di mora
Calcolati:
• per diritti di confine: tasso BCE + 2%;
• per altri diritti: tasso legale giornaliero.
2. Pagamento della sanzione ridotta su dichiarazione doganale (dal 01/01/2026)
È introdotta la possibilità di effettuare il ravvedimento direttamente in dichiarazione doganale.
Modalità operative
• Utilizzo obbligatorio dei codici tributo:
o 430 (50%)
o 432 (50%)
Casi applicativi
• Dichiarazione infedele: presentazione di dichiarazione di rettifica con indicazione di:
o maggiori diritti;
o interessi;
o sanzione ridotta (codici 430 e 432).
• Dichiarazione omessa: presentazione della dichiarazione con gli stessi elementi.
• Violazione già contestata:
o pagamento tramite strumenti tracciabili (bonifico, pagoPA, ecc.);
o indicazione in causale del ravvedimento e degli estremi degli atti;
o gestione interna tramite modello A22.
3. Pagamento non contestuale della sanzione
• Se la sanzione è pagata successivamente a tributo e interessi:
o si utilizzano comunque i codici 430 e 432 (50% ciascuno).
• Il ravvedimento si perfeziona alla data di pagamento della sanzione, rilevante anche per determinarne l’importo.
4. Comunicazione all’ufficio doganale
• Il ravvedimento è un adempimento spontaneo, senza necessità di autorizzazione preventiva.
• Il contribuente deve:
o inviare comunicazione via PEC all’ufficio competente dopo il perfezionamento;
o utilizzare il modello allegato alla circolare.
Controlli dell’amministrazione
• L’ufficio effettua verifiche successive sulla correttezza di:
o tributo,
o interessi,
o sanzione.
• In caso di irregolarità:
o si procede con accertamento, riscossione e irrogazione delle sanzioni.

All. 1_Circolare n. 38 del 30 dicembre 2025_Ravvedimento operoso
All. 2_Modello comunicazione ravvedimento

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