NUOVE REGOLE PER L’INDICAZIONE DEL MEZZO ALLA PARTENZA NELLE DICHIARAZIONI DI TRANSITO UNIONALE INTERNO T2

Dal 23.01.2025

Nel nuovo regime del transito, l’allegato B del RD n. 2446 del 2015 e successive modifiche, contiene le informazioni precise per consentire l’accertamento e il comportamento da tenere nell’eventuale sostituzione, durante il tragitto, del mezzo di trasporto:
alla partenza, nel data element 19 05 000 000 (ex casella 18 DAU;
attivo alla frontiera, nel data element 19 08 000 000 (ex casella 21 DAU);
• numero identificazione del container, nel data element 19 07 000 000 (ex casella 31 DAU).
DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI AEO: se chiedono la deroga all’indicazione dell’identità del mezzo di trasporto alla partenza (punto 2.2 e 2.3, pg. 4 della Circolare n. 16 del 29 maggio 2024), indicando il loro numero di autorizzazione AEO, devono:
1. essere i titolari di regime del transito e
2. avere certezza che il mezzo caricato giunga a destino.
Questo è un rischio per l’azienda, poiché, qualora vi sia un trasbordo del mezzo (esempio per rottura), va verbalizzato dall’autorità doganale (Polstrada) e aggiornato il documento di transito.
Ne consegue che, qualora le merci siano trasportate a collettame e consegnate a courrier, il soggetto AEO predisporrà la dichiarazione di esportazione B1, mentre sarà il courrier ad emettere la dichiarazione doganale di transito, D1/D2/D3, avendo l’obbligo di presentare la merce tale quale alla dogana di destino.
E’ preferibile, usare tale esonero solo per trasporti gestiti dall’azienda o camion completi.
Eventuali difformità in caso di controllo, comportano un abbassamento dell’affidabilità riconosciuta con l’AEO.
DISPOSIZIONI PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI: devono indicare il mezzo che utilizzano per il trasporto alla partenza.
La Circolare, prot. n. 10595 RU del 25/03/2014, è stata abrogata. Ora si applica la Circolare n. 16 del 29 maggio 2024, la quale a pagina 4, afferma che, indicazioni generiche, quali “CAMION, AEOREO, RIMORCHIO” nelle dichiarazioni di transito, non sono più ammesse.
L’indicazione dell’identità dei mezzi di trasporto, sopra indicati, avviene, pertanto, come segue:
• camion: indicare la targa del rimorchio o del mezzo che viene caricato;
• nave: indicare il n. container che viene caricato e arriva a destino (no nome dell’imbarcazione);
• aereo: indicare il n. paletta aerea (no numero e data del volo);
• carrozza ferroviaria: indicare il n. vagone.
Le stesse prerogative si usano nel caso di emissione di transito unionale esterno T1.

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