ESCLUSIONE DA DENUNZIA DEPOSITO LIBERO

alcoli birra esclusioni

ART. 20 DM 153 E ART. 29 TUA
Art. 29 TUA (ASSOGGETTATO AD ACCISA)


1. VENDITA AL MINUTO (LEGGE 04/08/2017 N. 124)
2. ALCOLE DENATURANTE GENERALE INFERIORE A 300 LITRI IDRATI
3. ALCOLE, FRUTTA ALLO SPIRITO (Es: CILIEGIE SOTTO GRAPPA) e BEVANDE ALCOLICHE, confezionati in recipienti massimo5 litri, AROMI ALCOLICI PER:
a) LIQUORI,
b) VERMUTH,
c) ALTRI VINI AROMATIZZATI
se in dosi per preparare non più di 1 litro di prodotto finito e MUNITI DI CONTRASSEGNO di Stato (Es. Limoncello con aroma)

4. Alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie prodotte con alcole non denaturato con capacità di stoccaggio massimo 20 litri
5. Aromi alcolici per liquori max 0,5 litri o 0,5 kg non destinati a vendita
6. Profumerie prodotte con alcole non denaturato, condizionati, max 5.000 litri
7. Depositi di birra, vino e bevande fermentate se NON destinate a distillerie ad imposta assolta
8. Vini aromatizzati, liquori o acquaviti addizionati con acqua gassata o soda, recipienti max 10 cl e titolo alcolometrico 11% in volume

Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita all’ingrosso (tranne i casi di esclusione sopraindicati) sono soggetti a licenza e al pagamento del diritto annuale, alla tenuta del registro di c/s.

Per informazioni: Barbara Cecconato

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