Energia elettrica e dichiarazione annuale di consumo: adempimenti 2011

 

L’importanza che l’Unione Europea attribuisce ai temi energetici e ambientali accresce l’esigenza di comprendere, di più e meglio, il diverso impatto sulla tassazione  che ha la scelta tra le varie fonti di produzione di energia elettrica: dalle “tradizionali” gasolio e gas naturale alle “innovative” fonti rinnovabili, oli vegetali e grassi animali.

A tale proposito, il 12 ottobre u.s. a Torino, le case di spedizioni Consulsped e Parisi hanno  partecipato al Convegno “Fiscalità energetica e dogane”, organizzato rispettivamente dall’ ”ANFI” Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, dalla Direzione Centrale delle Dogane e dal Gruppo SADI, spedizioniere del Gruppo FIAT, con la partecipazione di numerosi professionisti i in materia, Avv. Santacroce, Avv. Fruscione e Avv. Logozzo.

 

Scopo dell’iniziativa è stato elencare le “principali novità” introdotte dal D. Lgs. N. 48/2010 (attuativo della Direttiva CE n. 118/2008), che ha modificato profondamente il Testo Univo Accise del 1995 nel settore dei prodotti energivori (oli minerali, oli vegetali e grassi animali ad uso carburazione e combustione), fare una carrellata sulle forme di controllo in tale settore da parte dell’Amministrazione Finanziaria e sule relative sanzioni penali e amministrative.

Desiderando fare riflettere sugli argomenti che interessano più alle imprese, le novità più importanti sul settore dei prodotti energetici sono:
1. L’ampliamento della categoria “prodotti energetici” (art. 21 del TUA): non solo oli minerali, ma anche oli vegetali e grassi animali;
2. L’ampliamento delle figure coinvolte;
3. La rivisitazione del mondo delle esenzioni ed esclusioni al pagamento delle accise,
4. La Telematizzazione della DAA.

 

Con riferimento al primo punto, gli oli vegetali sono sostanze grasse, estratte dai frutti o dai semi di diverse piante erbacee. Diventano “prodotti energetici” quando vengono utilizzati come combustibile per il riscaldamento o carburante per il motore. In questi casi, sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l’aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.
Qualora, invece, ed ecco l’uso agevolato ai nostri fini, gli oli vegetali “non modificati chimicamente” vengono utilizzati nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica (sistema della cogenerazione), sono esenti da accisa (punto 11 Tab. A del TUA).

Altro argomento di riflessione: il legislatore ha cambiato la mappa delle esenzioni e introdotto la mappa delle esclusioni.  Di queste, soprattutto nel mondo industriale, se ne ha poca conoscenza , proprio in quel mondo che più ne potrebbe usufruire (pagamento accisa agevolata sulle macchine movimento terra).
Prima di usufruire di qualsiasi esenzione, riflettiamo dicendo che è necessario identificare il prodotto e poi predefinire l’area assieme all’amministrazione finanziaria.

La disciplina dei poteri e dei controlli è contemplata dall’art. 18 del TUA:  l’Amministrazione Finanziaria accede liberamente nei luoghi dove sono stoccati prodotti soggetti ad accisa, per verificare (condizioni sussistenza dell’esigenza di effettuare il controllo art. 12 dello statuto del contribuente), prelevare i campioni e constatare la corrispondenza delle giacenze contabili con quelle in magazzino.

Ancora, l’art. 40 del Testo Unico evidenzia come il reato comune – tentativo di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici – è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a 7.600 €.

Ma veniamo ora agli adempimenti 2011, ricordiamo alle aziende che utilizzano un impianto di cogenerazione o sono titolari di officina di produzione di energia elettrica, per alimentare i propri stabilimenti produttivi e riscaldare i locali, è necessario compilare la dichiarazione annuale di consumo e inviarla telematicamente all’Agenzia Dogane dal 1 gennaio 2011 al 31 marzo 2011, relativa ai consumi 2010. Al risultato, corrisponde il conguaglio dell’accisa a debito o a credito.

La produzione diretta o indiretta di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia e alla dichiarazione sopracitata, paga le seguenti aliquote accise a seconda che utilizzino i seguenti prodotti energetici:
- Oli vegetali  non modificati chimicamente Esenzione
- Gas naturale     Euro 0,00004493 per mc
- Gas di petrolio liquefatto    Euro 0,6817  per mille kg
- Gasolio            Euro 12,72601 per 1.000 litri
- Olio combustibile e oli minerali greggi e naturali   Euro 15,33154 per 1.000 kg
- Carbone           Euro 2,60  per 1.000 kg

Qualora interessati, i nostri Uffici possono offrirVi il servizio di compilazione della “Dichiarazione annuale di consumo” completo dell’invio telematico all’Agenzia Dogane. Contattateci per avviare la pratica entro fine anno.

 Per informazioni: Barbara Cecconato

 

 

Leggi sul sito