DISCIPLINA DOGANALE CONFISCA
Modifiche alla disciplina doganale sulla confisca
La Circolare n. 35/2025 illustra le modifiche introdotte dall’art. 16 del D.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, entrate in vigore il 20 dicembre 2025, che incidono in modo significativo sulla disciplina doganale della confisca delle merci di contrabbando e sul sistema sanzionatorio, intervenendo sugli articoli 96, 112 e 118 delle Disposizioni Nazionali Complementari (DNC) al Codice doganale dell’Unione.
L’intervento normativo, adottato in attuazione della legge delega n. 111/2023, mira a ricondurre la confisca a criteri di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza sistematica, superando automatismi sanzionatori e favorendo la compliance spontanea degli operatori economici, in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 93/2025).
Principali novità
• Art. 118, comma 8 DNC (confisca amministrativa)
La confisca non è più automatica nei casi di contrabbando quando il trasgressore provvede al pagamento integrale dei diritti di confine (IVA e/o dazi), interessi, sanzioni e spese. In tali ipotesi, le merci sono restituite, salvo:
o divieti di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione;
o confisca disposta dall’Autorità giudiziaria.
È inoltre confermata la possibilità di riscatto delle merci già confiscate previo pagamento del loro valore e degli oneri dovuti.
• Accertamenti doganali
Sono fornite istruzioni operative differenziate in base alla situazione della merce (sotto vigilanza, non sotto vigilanza o già confiscata), chiarendo che l’integrale pagamento delle somme dovute consente lo svincolo o il dissequestro della merce; in mancanza di pagamento resta ferma la confisca.
• Art. 96 DNC (sanzioni amministrative)
La confisca amministrativa delle merci non si applica nei casi disciplinati dal nuovo art. 118, comma 8. Rimane invece obbligatoria quando le merci sono soggette a divieti o nei casi disposti dall’Autorità giudiziaria. È inoltre corretto un rinvio normativo errato al comma 9, confermando la confisca dei mezzi di trasporto fraudolentemente adattati.
• Art. 112 DNC (estinzione del reato)
È ribadito che l’estinzione del reato di contrabbando, mediante pagamento del tributo e della somma dovuta, impedisce l’applicazione della confisca, salvo i casi di merci vietate o quanto disposto dall’art. 240 c.p.
Efficacia temporale
Le nuove disposizioni, di natura sostanziale e più favorevoli, si applicano:
• alle violazioni commesse dal 20 dicembre 2025;
• alle violazioni precedenti, purché i procedimenti non siano definitivi, in applicazione del principio del favor rei.
La Circolare n. 35/2025 annulla e sostituisce la Circolare n. 18/2025 e richiede alle Direzioni territoriali di garantirne un’applicazione uniforme.
Allegato_ Circolare n. 35 del 23.12.2025