RIDUZIONE TERMINI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO GASOLIO AUTOMEZZI

In vigore dal 01.10.2026

RIDUZIONE DEI TERMINI PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'ACCISA SUL GASOLIO MEZZI AZIENDALI

(Art. 24-ter del Testo Unico Accise – D.Lgs. n. 504/1995)

Dal 1° ottobre 2026, l'art. 2, comma 7, del D.L. n. 89/2026, modifica l'art. 24-ter del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. n. 504/1995), introducendo importanti novità in materia di rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale impiegato per l'autotrasporto di merci e di persone. Le principali novità sono:
1. Riduzione dei termini per la compensazione del credito
Il termine per poter utilizzare in compensazione, mediante modello F24, il credito d'imposta maturato viene ridotto da 60 a 30 giorni. Il credito potrà pertanto essere utilizzato decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione trimestrale, anziché dopo 60 giorni come previsto dalla disciplina previgente.
Esempio
Per il 3° trimestre 2026, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2026. Il relativo credito potrà essere utilizzato in compensazione trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
2. Obbligo di trasmissione telematica
Le dichiarazioni con le quali il beneficiario richiede il riconoscimento del credito d'imposta da utilizzare in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.

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