REGNO UNITO DAL 01.01.2021

CIRCOLARE N. 49 DEL 30 DICEMBRE 2020: BREXIT

Dal 01 gennaio 2021, con l’Accordo - Trade and Cooperation Agreement, le movimentazioni di entrata e uscita di merci tra la UE e il Regno Unito, saranno soggette alle seguenti Nuove Disposizioni:

• Inserire la preventiva Autorizzazione e ottenere la relativa Decisione mediante Trade Portal, delle Customs Decisions System (ad esempio manutenzione, riparazione, lavorazione, trasformazione, etc. presso stabilimenti siti nel Regno Unito prima soggette a libera circolazione, sono da ora riconducibili ad operazioni di perfezionamento attivo e passivo). Tali Decisioni potranno avere anche effetto retroattivo (art. 211 p. 2 CDU);
• Va accesa la garanzia, al regime speciale per cui è stata emessa la Decisione, al più tardi, al momento del primo vincolo della merce;

• Nelle merci, originarie delle rispettive parti e nei reciproci scambi commerciali, sono vietati i dazi doganali (art. 5 Parte II dell’Accordo).In particolare, la prova dell’origine preferenziale è fornita mediante:
o dichiarazione da parte dell’esportatore nella quale attesta il carattere originario UE delle merci esportate (fornita nell’allegato n. 4 dell’Accordo e nella presente) e apposta nella fattura di esportazione, mediante numero REX. In attesa di ulteriori elementi rinvenienti dall’Accordo in fase di ratifica, coloro che non sono ancora in possesso del codice REX, potranno rendere la dichiarazione di origine, indicando il proprio codice EORI nonché l’indirizzo completo dell’esportatore nel campo “luogo e data” della predetta dichiarazione;
o la conoscenza da parte dell’importatore che le merci sono originarie dell’UE;
In entrambi i casi, l’esportatore e l’importatore dispongono di documentazione che attesti l’effettiva origine unionale delle merci medesime.

• L’autorizzazione alla procedura del luogo approvato all’export, da cui partiranno le merci per il Regno Unito, sarà rilasciata alle seguenti condizioni:
o Continuità delle operazioni di esportazione da effettuare presso il luogo;
o Possesso del titolo giuridico per il suo utilizzo;
o Idoneità del sito per effettuare i controlli.
Al fine della verifica di quest’ultimo, l’Ufficio delle dogane effettuerà il sopralluogo fisico presso il sito interessato, i cui esiti sono riportati in un apposito verbale.
Tenuto conto l’emergenza COVID, nella fase dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione per tali luoghi approvati all’export, può essere richiesta effettuazione del sopralluogo in modalità semplificata. In particolare, l’operatore può presentare planimetria e relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, riguardante il luogo da autorizzare e l’Ufficio può procedere alla verifica su base documentale, senza lo svolgimento del sopralluogo fisico, previa presentazione delle dichiarazioni di veridicità articoli 47, 75 e 76 DPR 455/200.

• Gli adempimenti dichiarativi all’esportazione consistono nella:
o presentazione della dichiarazione doganale presso l’Ufficio doganale:
a) dove l’operatore economico è stabilito (art. 1 punto 19 RD e art. 1 Reg. UE 2018/1063);
b) alternativamente, in un luogo diverso in cui è avvenuta la vendita per l’esportazione, nel luogo dove le merci sono consolidate, imballate o re imballate ai fini del loro trasporto al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
c) altri casi specifici sono: spedizioni di esemplari di flora e fauna, circostanze giustificate riferite ad un caso individuale, valore inferiore a 3.00 euro etc.;
o acquisizione della prova uscita merce, digitando il relativo MRN, scaricando messaggio “Uscita conclusa”
Link: Agenzia delle dogane e dei Monopoli - Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number) (adm.gov.it)

• Le esportazioni abbinate a transito, allo stato, considerata la vigenza del periodo transitorio (art. 33, part. 7 del RE), potranno essere gestite come segue:
o Le spedizioni di merci non unionali, tra UE e Irlanda del Nord (codice XI), saranno gestite secondo procedura doganale del transito;
o Le spedizioni di merci tra UE e Regno Unito saranno gestite come esportazioni abbinate a transito. L’Ufficio doganale di uscita UE deve informare l’Ufficio doganale di esportazione dell’uscita delle merci dal territorio doganale unionale entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci sono vincolate al transito.

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Per informazioni chiamare : Mauro Chinellato

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