REGIME DEFINITIVO CBAM DAL 1°GENNAIO 2026
In vigore dal 01.01.2026
Circolare ADM n. 36 del 24.12.2025
Il CBAM è un meccanismo introdotto dall’Unione Europea Reg.to (UE) n. 956/2023 per:
• contrastare la rilocalizzazione delle emissioni di CO? fuori dall’UE;
• allineare le importazioni agli standard ambientali europei;
• integrare e sostituire progressivamente il sistema EU ETS.
1. Si configura come un tributo ambientale, una entrata destinata al bilancio dell’Unione Europea
2. Ambito di applicazione:
Il CBAM si applica a specifiche categorie di merci, tra cui:
• cemento
• fertilizzanti
• energia elettrica
• prodotti chimici
• ferro, acciaio, ghisa e alluminio
Riguarda merci:
• originarie di Paesi extra-UE;
• importate nel territorio doganale dell’Unione o in strutture collegate.
3. Esenzioni principali:
Non si applica a:
• merci per uso militare;
• energia elettrica e idrogeno prodotti in specifiche aree;
• merci provenienti da alcuni Paesi/territori (es. Svizzera, Norvegia);
• merci di origine UE.
Esenzione “de minimis” (art. 2 bis del Reg.to UE n. 2083/2025)
• soglia: 50 tonnellate annue per importatore;
• esclusi: energia elettrica e idrogeno;
• superata la soglia → applicazione integrale degli obblighi CBAM su tutte le importazioni dell’anno.
4. Soggetti obbligati:
È considerato importatore CBAM:
• chi presenta la dichiarazione doganale;
• oppure il soggetto per conto del quale viene presentata.
Obbligo principale:
Prima dell’importazione, è necessario:
• ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato, oppure
• operare tramite un rappresentante doganale indiretto autorizzato.
5. Regime transitorio:
• Fino al 31 marzo 2026: è possibile importare anche senza autorizzazione se la domanda è stata presentata.
• Termine massimo della deroga: 27 settembre 2026.
6. Obblighi operativi
Gli operatori devono:
• presentare dichiarazioni CBAM periodiche;
• acquistare certificati CBAM;
• garantire coerenza tra dati doganali e dichiarazioni ambientali;
• tracciare correttamente tutte le operazioni (anche perfezionamento attivo/passivo).
7. Adempimenti dichiarativi doganali
Sono introdotti codici specifici (TARIC):
Importatori autorizzati
• Codice Y128: numero di autorizzazione CBAM (verificato via sistema CERTEX).
Importatori non autorizzati
Devono indicare un codice di deroga, tra cui:
• Y134–Y137: varie esenzioni (territoriali, normative, de minimis);
• Y237: origine UE;
• Y238: domanda di autorizzazione presentata entro i termini.
8. Controlli e ruolo dell’Agenzia delle Dogane (ADM)
• Importazioni consentite solo a soggetti autorizzati (salvo deroghe);
• controlli tramite sistemi doganali ordinari;
• merci non conformi:
o bloccate;
o segnalate all’autorità competente;
o soggette a sanzioni.
È richiesta particolare attenzione alla tracciabilità delle operazioni.
9. Rischio di elusione
La normativa vieta pratiche elusive, come:
• modifiche minime dei prodotti per evitare la classificazione CBAM;
• frazionamento artificioso delle importazioni per restare sotto soglia.
10. Disposizioni finali
• Gli operatori devono garantire piena conformità agli obblighi CBAM;
• è previsto monitoraggio continuo da parte della Commissione UE;
• ulteriori istruzioni potranno essere emanate.
All. 1 CBAM_Circolare n. 36-D del 24 dicembre 2025