LE MISURE RESTRITTIVE DELL’UE SULL’ACCIAIO

MISURE DI IMPORTAZIONE NELL'UE DELL’ACCIAIO

Le misure UE di salvaguardia sull’acciaio consistono in una serie di misure per proteggere l’industria dell’acciaio. Queste sono: i contingenti quantitativi, dazi antidumping definitivi, i dazi addizionali sulle importazioni di 26 prodotti siderurgici da Paesi Terzi.
I prodotti, i Paesi Terzi e le quote trimestrali ammesse in importazione (contingente), sono state fissate nel Reg.to di esecuzione UE n. 1782/2024, che ha integrato il Reg.to di esecuzione UE n. 1091 del 02/07/21, che ha sostituito il Reg.to di esecuzione UE n. 159 del 31/10/2019. Queste sono in vigore fino al 30 giugno 2026.
Il contingente si chiede direttamente con la Dichiarazione Doganale di importazione con prenotazione, seguendo la procedura dell’Avviso 8 marzo 2024, qui allegata.
L’origine preferenziale non conta nulla in questo caso.
Il meccanismo funziona nel modo seguente, ad esempio TARIC 72081000 00, importazione dalla Turchia:
• Se vi è capienza nel numero d’ordine (contingente) e si acquista, con autocertificazione in fattura da determinati soggetti che hanno cooperato, non solo il dazio definitivo;
• Se non vi è capienza nel numero d’ordine (non è disponibile il contingente), si applica il dazio antidumping definitivo più l’addizionale.

Allegato 1_Avviso Commissione Europea
Allegato 2_Reg.to Esecuzione del 24.03.2025 n. 612
Allegato 3_Reg.to Esecuzione del 02.07.2021 n. 1091

Allegato 4_ Richiesta quota in dichiarazione doganale

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