IVA ALL’IMPORTAZIONE E CONFISCA
Sentenza n. 93/2025
CIRCOLARE ADM n. 18 DEL 25 LUGLIO 2025
1. Premessa. La Corte Costituzionale, con a sentenza n. 93/2025, ha dichiarato parzialmente incostituzionale il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 70, co. 1, del DPR 633/1972 e dagli articoli 282 e 301 del DPR 43/1973 (TULD), in quanto eccessivamente gravoso e disallineato rispetto ai principi di proporzionalità e di equità, nella parte in cui impone il cumulo automatico tra:
- imposta evasa,
- sanzione pecuniaria,
- confisca obbligatoria delle merci.
2. Natura dell’IVA all’importazione: La Corte ha distinto la natura dell’IVA all’importazione dai dazi doganali, evidenziando che:
- IVA ha carattere di neutralità fiscale e consente la detrazione nell’ambito dell’attività economica;
- i dazi doganali sono tributi di confine e seguono una diversa disciplina;
- la confisca non è giustificata se l’obbligazione tributaria viene interamente adempiuta (compreso il pagamento di accessori e sanzioni).
3. Principio di proporzionalità e confisca. La sentenza stabilisce che:
- la confisca non è proporzionata se il contribuente paga interamente quanto dovuto (IVA, interessi, sanzioni);
- permane comunque l’utilità della confisca nei casi in cui non vi sia pagamento, come strumento di garanzia per lo Stato.
4. Prime indicazioni operative
A. Solo IVA evasa:
- Merce sotto vigilanza doganale: se il contribuente paga tutto (IVA, interessi, sanzioni), anche mediante ravvedimento operoso o accertamento con adesione), non si dispone il sequestro e si procede allo svincolo della merce.
- Merce non sotto vigilanza doganale (es. contrabbando): si procede al sequestro, ma si dispone il dissequestro se il pagamento avviene successivamente.
B. IVA e dazi o solo dazi:
- Il principio di proporzionalità non si applica nei casi in cui vi sia accertamento di dazi doganali (anche congiuntamente all’IVA), secondo quanto stabilito dalla CGUE – causa C-489/20.
- L’IVA all’importazione resta dovuta anche se l’obbligazione doganale è estinta per confisca.
- Il sequestro/confisca resta obbligatorio e non può essere evitato con il pagamento tardivo, salvo il riscatto ex art. 118, co. 8, DNC-CDU.
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