IMPOSTA SUGLI OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO

L’art. 62 del TUA  Imposta sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti, è stato integralmente sostituito, con il d.Lgs. n. 43 del 28.03.2025 pubblicato nella GU Italiana Serie Generale n. 79 del 04.04.2025. Viene allegato alla presente notizia.
Fatto presente che la struttura dell’imposta non armonizzata resta immutata:
- Commi 1 e 2 – parificazione prodotti oli lubrificanti, bitumi di petrolio e prodotti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica già immessi in consumo qualora destinati a usi diversi dalla combustione o carburazione; utilizzati per usi di lubrificazione meccanica;
- Comma 3 – specificazione criteri di liquidazione importazione o provenienza unionale;
- Comma 4 – esenzione per navigazione aerea, navigazione marittima Tab. A (espressamente richiamata) eliminazione parola provviste di bordo;
- Comma 5 – distinta riproduzione dei casi in cui l’imposta di consumo non trova applicazione (conferma delle destinazioni d’uso precedenti);
- Comma 7 – forte semplificazione, contabilizzazione rimanenze dei prodotti lubrificanti, contenuta contabilità in forma aggregata, per prodotti sottoposti al medesimo trattamento tributario e considerati omogenei. In attesa di identificare norme di attuazione della tenuta della contabilità in modo aggregato.

Allegato n. 1  Art. 62 TUA – Imposta sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti.

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