ELIMINATA LA LICENZA VENDITA AL DETTAGLIO BEVANDE ALCOLICHE
CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI N. 13 DEL 13 GIUGNO 2025
Bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, locande, supermercati, etc. non devono più munirsi della licenza di vendita al minuto di alcole e bevande alcoliche, rilasciata dall’Ufficio delle dogane, previo pagamento marca da bollo. Sarà il SUAP (Sportello Unico delle attività produttive) a darne comunicazione all’Ufficio delle Dogane (modifica art. 29 TUA).
Tuttavia, l’obbligo di possedere la licenza rimane per chi vende o riceve alcol e bevande alcoliche, come vino e birra, nell’UE con accisa assolta, e che ha la qualifica di speditore certificato (art. 9-bis TUA) o destinatario certificato (art. 8 bis TUA). Per ottenere la qualifica di destinatario registrato, bisogna essere depositari autorizzati (art. 5 TUA) o destinatari registrati (art. 8 TUA).
Infine, è stato aumentato da 20 a 50 litri il limite di detenzione di alcol non denaturato, bevande alcoliche e altri prodotti, senza l’obbligo di denuncia all’Ufficio delle Dogane (modifica dell’art. 29 comma 3 lett. b) TUA).