DICHIARAZIONI IMPORTAZIONE SECONDO FORMATO EUROPEO EUCDM 6.2
In vigore dal 13.07.2026
DICHIARAZIONI IMPORTAZIONE SECONDO FORMATO EUROPEO EUCDM 6.2
Dal 13 luglio 2026, le dichiarazioni di importazione devono essere presentate secondo il nuovo tracciato europeo EUCDM 6.2, che introduce importanti modifiche nella compilazione dei dati dichiarativi e nell'interazione con i sistemi informatici europei. Le novità sono:
1. Nuova compilazione del documento precedente (ex casella 40)
Con il nuovo tracciato EUCDM 6.2 cambiano le modalità di compilazione del Documento precedente (ex casella 40). In particolare:
• il codice "Z" viene sostituito dal codice "N";
• deve essere indicato il tipo di documento precedente, ad esempio:
o 821 = documento di transito;
o 337 = partita A3/PF;
o MRN = precedente dichiarazione doganale o altro documento identificato mediante MRN;
• nella terza sottocasella deve essere riportato il numero MRN oppure il numero di allibramento del documento precedente.
2. Integrazione con la piattaforma CERTEX
La dichiarazione doganale dialoga con CERTEX, il sistema informatico della Commissione europea che consente lo scambio automatico di informazioni tra i sistemi doganali nazionali e i sistemi europei che rilasciano certificati e autorizzazioni.
Uno dei principali sistemi collegati è TRACES NT, attraverso il quale vengono gestiti i certificati sanitari e fitosanitari. Il CHED, documento sanitario comune di entrata, è richiesto per determinate merci soggette a controlli ufficiali all'importazione.
Certificato Significato Merci interessate
CHED-A Animali vivi Bovini, suini, cavalli, ecc.
CHED-P Prodotti di origine animale Carne, latte, pesce, formaggi, ecc.
CHED-D Alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a controlli Spezie, frutta secca, riso, sesamo, ecc.
CHED-PP Piante e prodotti vegetali Frutta, ortaggi, sementi, fiori, legname, ecc.
Durante lo sdoganamento, CERTEX verifica automaticamente la validità dei certificati CHED prima dello svincolo della merce.
CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)
Il CBAM si applica alle importazioni di prodotti ad elevata intensità di carbonio, tra cui:
• cemento;
• energia elettrica;
• concimi;
• ferro e acciaio;
• alluminio;
• idrogeno.
La dichiarazione doganale deve riportare il corretto riferimento all'autorizzazione CBAM, che viene verificata automaticamente sempre tramite CERTEX.
ICG – Import Certificate for Goods è il certificato di importazione richiesto per specifiche categorie di merci soggette a misure di politica commerciale dell'Unione europea, tra cui: prodotti siderurgici, prodotti agricoli, merci soggette a contingenti tariffari o licenze di importazione.
Durante lo sdoganamento, CERTEX verifica automaticamente la validità del certificato prima dello svincolo della merce.
COI – Certificate of Inspection è il certificato di ispezione previsto per l'importazione di prodotti biologici.
Il certificato viene emesso e gestito attraverso il sistema TRACES NT e la sua validità viene verificata automaticamente dalla Dogana mediante CERTEX.
FGAS riguarda le importazioni di gas fluorurati ad effetto serra e delle apparecchiature che li contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Anche in questo caso la validità dell'autorizzazione viene verificata automaticamente tramite CERTEX.