COMPLIANCE DOGANALE: STRUMENTI DI REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA
COMPLIANCE DOGANALE: STRUMENTI DI REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA
Con la Circolare n. 19/D del 22 luglio 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aggiorna e sostituisce le indicazioni contenute nella precedente Circolare n. 16/D del 19 giugno 2026, fornendo importanti chiarimenti sull'applicazione degli istituti della revisione della dichiarazione doganale e del ravvedimento operoso.
Revisione della dichiarazione doganale: quando è possibile evitare la sanzione
L'art. 96, comma 13, del DNC- D. Lgs. 141/2024, consente all'operatore di richiedere la revisione della dichiarazione doganale già accettata e svincolata, correggendo errori o inesattezze senza l'applicazione della sanzione amministrativa.
Per beneficiare dell'esclusione della sanzione è necessario che:
• non siano già state avviate verifiche, ispezioni o controlli nei confronti dell'operatore;
• il dichiarante non sia a conoscenza di attività di accertamento avviate dall'Agenzia delle Dogane o dall'Autorità giudiziaria.
La Circolare introduce un'importante precisazione interpretativa: la semplice richiesta di documentazione o l'avvio di un controllo documentale non impediscono automaticamente la presentazione dell'istanza di revisione.
L'esclusione della sanzione non è invece più applicabile quando:
• l'Ufficio abbia disposto la visita fisica delle merci;
• l'Amministrazione abbia già accertato l'inesattezza degli elementi dichiarati.
Al di fuori di tali ipotesi, la revisione della dichiarazione rimane comunque possibile, pur comportando l'applicazione della sanzione in misura ridotta.
Ravvedimento operoso: confermati gli effetti premiali
Qualora non ricorrano più le condizioni per beneficiare dell'esclusione totale della sanzione, l'operatore può comunque ricorrere al ravvedimento operoso, regolarizzando spontaneamente la violazione fino alla notifica dell'avviso di accertamento.
La Circolare ribadisce un principio di particolare rilievo già espresso nella Circolare n. 16/D/2026: il pagamento della sanzione in misura ridotta mediante ravvedimento operoso non preclude l'applicazione delle cause di estinzione del reato o di non punibilità previste dall'art. 112 (Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024).
Modalità di pagamento
La Circolare precisa inoltre le modalità di versamento degli importi dovuti:
• i diritti doganali possono essere regolarizzati mediante utilizzo del conto di debito;
• le sanzioni amministrative devono invece essere versate con modalità di pagamento separate.
In sintesi: i chiarimenti forniti dall'ADM rafforzano l'importanza di una gestione preventiva del rischio doganale. Le imprese dovrebbero pertanto:
• implementare procedure interne finalizzate all'individuazione tempestiva di eventuali errori dichiarativi;
• valutare immediatamente la possibilità di presentare un'istanza di revisione prima dell'avvio di attività ispettive;
• ricorrere al ravvedimento operoso quando non sia più possibile beneficiare dell'esclusione della sanzione;
• documentare le attività di controllo interno nell'ambito dei propri sistemi di compliance doganale.
Allegato n. 1_Circolare n. 19/D del 22 luglio 2026_regolarizzazione spontanea