AVVISO ADM DEL 18.08.2025

Applicabile dal 1°gennaio 2025

Norma: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1728 della Commissione, pubblicato in GUUE l’11 agosto 2025.

Contesto normativo

• Il regolamento modifica il Regolamento (UE) 2015/2447 in materia di prove dell’origine preferenziale.

• Attua le modifiche della Convenzione regionale paneuromediterranea (PEM) introdotte dalla decisione n. 1/2023.

• Stabilisce regole per il periodo transitorio 01.01.2025 – 31.12.2025, in cui coesistono:

o la versione originaria della Convenzione PEM;

o la Convenzione PEM riveduta (due distinti regimi di cumulo).

Principali novità introdotte

1. Dichiarazioni del fornitore

o Devono indicare esplicitamente il quadro giuridico di riferimento (PEM originaria o PEM riveduta).

o Fino al 31.12.2025, in caso di omissione, la dichiarazione si intende riferita automaticamente alla PEM originaria.

2. Uso delle dichiarazioni del fornitore come prova

o Negli scambi tra le Parti PEM, le dichiarazioni basate sulla PEM originaria possono essere utilizzate per rilasciare o compilare prove d’origine conformi alla PEM riveduta, limitatamente a prodotti dei capitoli 1, 3, 16 (pesca trasformata) e 25–97 del SA.

o L’esportatore resta responsabile della verifica delle condizioni di cumulo e della coerenza normativa invocata.

3. Aggiornamento allegati del Reg. 2015/2447

o Modifica degli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18, con inserimento di note esplicative sul quadro giuridico da indicare e sul meccanismo di default alla PEM originaria in caso di omissione.

Indicazioni operative per gli operatori

• Aggiornare modelli e sistemi gestionali per riportare il quadro giuridico corretto nelle dichiarazioni del fornitore.

• Presidiare la coerenza documentale lungo la filiera, considerando la coesistenza di due zone di cumulo.

• Conservare documentazione idonea a supporto delle condizioni di cumulo dichiarate.

Allegato_Avviso ADM del 18.08.2025

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