AVVISO ADM DEL 18.08.2025
Applicabile dal 1°gennaio 2025
Norma: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1728 della Commissione, pubblicato in GUUE l’11 agosto 2025.
Contesto normativo
• Il regolamento modifica il Regolamento (UE) 2015/2447 in materia di prove dell’origine preferenziale.
• Attua le modifiche della Convenzione regionale paneuromediterranea (PEM) introdotte dalla decisione n. 1/2023.
• Stabilisce regole per il periodo transitorio 01.01.2025 – 31.12.2025, in cui coesistono:
o la versione originaria della Convenzione PEM;
o la Convenzione PEM riveduta (due distinti regimi di cumulo).
Principali novità introdotte
1. Dichiarazioni del fornitore
o Devono indicare esplicitamente il quadro giuridico di riferimento (PEM originaria o PEM riveduta).
o Fino al 31.12.2025, in caso di omissione, la dichiarazione si intende riferita automaticamente alla PEM originaria.
2. Uso delle dichiarazioni del fornitore come prova
o Negli scambi tra le Parti PEM, le dichiarazioni basate sulla PEM originaria possono essere utilizzate per rilasciare o compilare prove d’origine conformi alla PEM riveduta, limitatamente a prodotti dei capitoli 1, 3, 16 (pesca trasformata) e 25–97 del SA.
o L’esportatore resta responsabile della verifica delle condizioni di cumulo e della coerenza normativa invocata.
3. Aggiornamento allegati del Reg. 2015/2447
o Modifica degli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18, con inserimento di note esplicative sul quadro giuridico da indicare e sul meccanismo di default alla PEM originaria in caso di omissione.
Indicazioni operative per gli operatori
• Aggiornare modelli e sistemi gestionali per riportare il quadro giuridico corretto nelle dichiarazioni del fornitore.
• Presidiare la coerenza documentale lungo la filiera, considerando la coesistenza di due zone di cumulo.
• Conservare documentazione idonea a supporto delle condizioni di cumulo dichiarate.