ALCOLE METILICO
La figura di utilizzatore di alcole metilico, come reagente in laboratorio di analisi e di ricerca, è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
- art. 2 del Decreto Legge del 18 giugno 1986, n. 282
- art. 5 del Decreto MF del 1 agosto 1986, con modifiche ed integrazioni
- art. 22 lettera C Decreto del 27 marzo 2001, n. 153
La circolazione di tale prodotto è controllata dall’Amministrazione Finanziaria che può disporre il rilascio di un’autorizzazione ai fini accise ed esentare alla tenuta del registro di carico e scarico a determinate condizioni:
1. L'alcool metilico deve essere impiegato in laboratorio a scopo di analisi ed acquistato in recipienti sigillati di capacità non superiore a 2,5 litri
2. La circolazione nazionale deve avvenire con bolletta a rigoroso rendiconto mod. C/63 conservata per 5 anni
3. La circolazione comunitaria deve avviene con la documentazione commerciale. La ditta deve comunicare entro 3 giorni all'Ufficio dogane di competenza la ricezione del prodotto
4. La ditta è tenuta a comunicare l'inserimento di nuovi fornitori
Per informazioni: Barbara Cecconato