AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE DEL TRANSITO COMUNE
Con l’Avviso del 15 aprile 2025, destinato alle Aziende in possesso di garanzia del transito doganale e aziende di trasporto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato che la Convenzione del transito comune del 20 maggio 1987, è stata modificata dalla Decisione UE n. 1 del 18 ottobre 2024, nelle sue appendici I e III bis.
Viene sostituita dalla versione aggiornata, che si allega.
La Convenzione è utilizzata per emettere documenti garantiti T1 e T2, per il trasporto merci, senza fare l’importazione definitiva, tra UE e:
• i Paesi EFTA (Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera),
• la Turchia (dal 1 dicembre 2012),
• la Repubblica della Macedonia del Nord (dal 1 luglio 2015),
• la Serbia (dal 1 febbraio 2016),
• il Regno Unito (dal 1 gennaio 2021),
• l’Ucraina (dal 1 ottobre 2022),
• la Georgia (dal 1 febbraio 2025).
Ricordiamo che per aderire al transito comune bisogna avere un’assicurazione riconosciuta (il Corrispondente Generali in Ucraina, deve essere riconosciuto dal sistema assicurativo italiano).
Le Aziende che operano con CAD Europa srl, non devono fare nulla, in quanto CAD Europa srl si è già attivata per l’aggiornamento della garanzia assicurativa. Le altre, titolari di una propria garanzia, devono provvedere.
I nostri Uffici sono a disposizione per offrire il servizio.
Per informazioni: Fabio Cosi Tel. 0422/997739 e-mail: fabio.cosi@cadeuropa.com
Allegato n. 1 notizia 2_ Convenzione sul transito comune aggiornata 2025