ADEGUAMENTO EUCDM 6.2 – CAMPO “TASSO DI CAMBIO”
In vigore dal 4.10.2026
ADEGUAMENTO EUCDM 6.2 – CAMPO “TASSO DI CAMBIO”
Dal 4 agosto 2026, è stato implementato, nelle dichiarazioni doganali di importazione EUCDM 6.2, il Data Element 14 09 001 000 – “Tasso di cambio”.
Il campo è facoltativo e si applica alle fatture espresse in valuta estera.
Se l'operatore non indica il tasso di cambio, AIDA applica automaticamente il tasso doganale mensile ufficiale pubblicato da ADM e valido alla data di accettazione della dichiarazione. Si trova nella pagina “Cambi doganali”, dove pubblica mese per mese i tassi utilizzati ai fini della determinazione del valore in dogana. Per visualizzarli: Cambi doganali – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Non è richiesta documentazione aggiuntiva.
Se l’operatore, che compila la dichiarazione doganale, indica un tasso diverso da quello ufficiale: la differenza deve essere documentalmente giustificata. È obbligatorio indicare, a livello di intestazione della dichiarazione, il codice documento 26AO, disponendo della documentazione che attesti l’accordo tra le parti e il tasso applicato.
Il codice 26AO non deve essere indicato a livello di articolo, pena la mancata accettazione della dichiarazione.
Allegato - Tasso di cambio dal 04.08.26