ACCISE: ADEMPIMENTI VINO DEALCCOLATO

Dal 20.12.2024

ACCISE: ADEMPIMENTI VINO DEALCCOLATO

Il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Decreto prot. n. 672816 del 20 dicembre 2024) ha informato che la produzione del vino dealcolato deve avvenire negli stabilimenti:

  • Dotati di licenza di deposito fiscale presso l’Ufficio delle Dogane, nel settore dell’alcool etilico, dei prodotti alcolici intermedi, del vino (produttori, no imbottigliatori, lavorazione e logistiche) e i depositi non devono essere comunicanti;
  • Dotati di registro telematizzato, di cui all’art. 147, paragrafo 2, Reg.to UE n. 1308/2013;
  • Prima di iniziare l’attività, necessita inviare una PEC alla sede ICQRF della propria provincia, indicando categoria e quantità di vino oggetto di dealcolazione e altre informazioni specificate nell’art. 2 comma 7 del Decreto;
  • Prima di iniziare la lavorazione, entro il quinto giorno precedente, necessita inviare una PEC alla sede ICQRF.

Il vino ottenuto (NC22029919, NC200961 e altre) riporta in etichetta:

  • DEALCOLATO se con titolo alcolometrico < a 0,5%;
  • PARZIALMENTE DEALCOLATO se con titolo alcolometrico > a 0,5%.

Inoltre, il vino dealcolato acquistato dall’UE può essere commercializzato, da subito senza licenza dell’Ufficio delle Dogane, in quanto è un prodotto che non rientra nella disciplina accise.
Siamo in attesa di chiarimenti per la produzione in Italia.

Per informazioni: Barbara Cecconato
Clicca qui per consultare il Decreto Ministeriale prot. n. 672816 20.12.2024_Vini dealcolati

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