ACCISA SUL GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA

In vigore dal 01.01.2026

ACCISA SUL GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA

Con la Circolare n. 32 del 2 dicembre 2025, l’Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi e applicativi sulle modifiche alla disciplina dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica introdotte dal Decreto Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, già illustrate con la precedente circolare n. 13/2025. Le indicazioni recepiscono anche i quesiti formulati dalle associazioni di categoria e mirano a garantire un’applicazione uniforme del nuovo impianto normativo a partire dal 1° gennaio 2026.

1. Nuova classificazione degli usi del gas naturale: la distinzione tra “usi civili” e “usi industriali”, è stata sostituita con quella tra: usi domestici e usi non domestici.

Le aliquote restano invariate, ma il criterio di applicazione diventa oggettivo, basato sulla destinazione d’uso del gas, in coerenza con la disciplina dell’energia elettrica.

2. Usi domestici: rientrano negli usi domestici:

• il gas utilizzato in unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze;

• i consumi per uffici pubblici, studi professionali, istituti di credito e istituti di istruzione;

• il gas impiegato per la produzione di energia termica ceduta a terzi per usi domestici;

• il gas destinato al rifornimento di autoveicoli tramite impianti collegati alla rete domestica.

Sono inclusi anche:

• i locali aziendali non produttivi situati fuori dagli stabilimenti;

• le abitazioni di proprietari, dirigenti e dipendenti ubicate all’interno delle fabbriche.

3. Usi non domestici: sono considerati usi non domestici tutti gli impieghi diversi da quelli domestici, tra cui:

• attività industriali, artigianali e agricole;

• settore alberghiero, commerciale, della ristorazione e della distribuzione;

• impianti sportivi dilettantistici senza fini di lucro;

• teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione conformi;

• strutture assistenziali per disabili, anziani, orfani e indigenti.

Dal 1° gennaio 2026 rientrano negli usi non domestici anche fattispecie finora escluse dall’aliquota industriale, quali:

• musei, biblioteche, teatri, cinema, discoteche e sale da concerto;

• poliambulatori, case di cura;

• impianti di cremazione.

Sono superati i precedenti orientamenti di prassi incompatibili con il nuovo criterio di classificazione.

4. Usi promiscui

Viene definita una disciplina specifica per l’uso promiscuo, ossia l’utilizzo del gas, fornito tramite un unico punto di riconsegna, per impieghi soggetti a diverse aliquote, agevolazioni o esenzioni.

In tali casi:

• il cliente finale deve presentare una richiesta motivata al venditore;

• occorre indicare le percentuali di utilizzo per ciascun impiego e una stima dei consumi annui;

• è necessaria una dichiarazione sostitutiva e una relazione tecnica asseverata;

• in assenza di idonea documentazione, l’intera fornitura è assoggettata all’aliquota prevista dal contratto.

5. Modalità di applicazione delle aliquote

L’aliquota “per usi non domestici” non ha natura agevolata, ma costituisce una specifica aliquota ordinaria prevista dal legislatore. Per il suo riconoscimento:

• i consumatori devono rilasciare una dichiarazione ex DPR 445/2000 al venditore;

• l’aliquota si applica dalla data di presentazione della dichiarazione;

• in caso di cambio del venditore, la documentazione deve essere nuovamente prodotta.

6. Versamenti, dichiarazioni semestrali e regime transitorio

Il D.Lgs. n. 43/2025 introduce:

• versamento mensile dell’accisa entro la fine di ciascun mese;

• due dichiarazioni semestrali (entro settembre e marzo), in sostituzione della dichiarazione annuale.

Per la fase transitoria:

• la dichiarazione annuale 2025 va presentata entro marzo 2026, con eventuale conguaglio;

• l’acconto di gennaio 2026 è pari a quello versato a dicembre 2025, salvo conguaglio;

• le eccedenze possono essere compensate con i versamenti successivi o richieste a rimborso entro i termini di legge.

7. Nuova classificazione delle destinazioni d’uso

Dal 2026 viene rivista integralmente la codifica delle destinazioni d’uso nelle dichiarazioni semestrali e nelle comunicazioni mensili, cfr. all. 1 pg. 15 della Circolare n. 32/2025 allegata.

Le forniture UE ed extra-UE sono collocate in sezioni distinte, in quanto non soggette ad accisa. È previsto un periodo transitorio per l’adeguamento dei sistemi di fatturazione.

8. Cauzione d’imposta:

• dal 2026 è pari al 15% dell’accisa annua;

• deve essere adeguata trimestralmente in funzione dell’accisa dovuta;

• l’adeguamento è a carico del soggetto obbligato, con obbligo di monitoraggio continuo;

• il mancato adeguamento comporta la revoca dell’autorizzazione o della licenza.

9. Comunicazioni mensili:

• i venditori devono trasmettere le comunicazioni mensili entro la fine del mese successivo a quello di riferimento;

• restano invariati i termini per le comunicazioni dei distributori;

• è prevista una fase di sovrapposizione temporale tra vecchio e nuovo regime, per la quale l’Agenzia si riserva ulteriori chiarimenti.

10. Addizionale regionale e imposta sostitutiva:

• l’addizionale regionale si applica ai consumi assoggettati alle aliquote per usi domestici e non domestici;

• restano invariati i soggetti obbligati;

• si applicano anche a tali tributi le dichiarazioni semestrali e le nuove modalità di versamento;

• nei nuovi modelli dichiarativi è prevista una sezione dedicata all’imposizione regionale.

Allegato - Circolare n. 32 del 2 dicembre 2025 – Accisa sul gas naturale ed energia elettrica

 

 

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