ACCISE NEWS Cricolazione prodotti alcolici e birra

Circolazione intracomunitaria di prodotti alcolici e/o birra, in sospensione d’imposta

L’acquisto intracomunitario di prodotti alcolici e/o birra da parte di una ditta italiana, non in possesso di codice accisa è possibile, se l’azienda si appoggia ad deposito fiscale autorizzato dall’amministrazione finanziaria a liberare il prodotto dall’imposta di consumo.
I prodotti di nostro interesse partono dal deposito fiscale tedesco, ponendo che il venditore sia tedesco, e arrivano al deposito fiscale italiano, ponendo che l’azienda acquirente sia italiana, scortati dal DAA, pertanto in sospensione d’imposta. Il deposito fiscale italiano riceve il prodotto, liquida e versa l’imposta entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento. Una volta “liberato” il prodotto può essere trasportato nell’azienda italiana, scortato da un semplice DDT o una fattura accompagnatoria.
Tra i depositi fiscali dobbiamo distinguere quelli che possono ricevere alcoli e quelli che ricevono solo birra. Per i primi infatti è necessario avere una licenza aggiuntiva che permette di apporre le così dette “Fascette o Contrassegni di Stato”, prima che il prodotto sia libero per il trasporto.
L’azienda italiana che acquista prodotti alcolici o birra dalla CE, può non avere il codice accisa, ma deve richiedere la “Licenza fiscale per la detenzione/vendita di prodotti alcolici” all’Agenzia delle Dogane competente per territorio, rilasciata su istanza, non soggetta ad alcun diritto annuale e a scadenza illimitata, art. 63 c. 2 lett. e Dlgs. del 26 ottobre 1995 n. 504. Questa si aggiunge alle altre licenze.
Per l’importazione, il prodotto arriva nel deposito fiscale ricevente con la bolla doganale di importazione, questo lo immette in libera pratica e liquida l’accisa che verrà pagata dall’Azienda. Dal Deposito fiscale all’Azienda, il prodotto circola con DDT.

Per informazioni: Barbara Cecconato

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